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Cassonetti dei rifiuti nelle aree condominiali, il Tar sospende l'ordinanza del Comune di Montesilvano

Emanuela Natale

Cassonetti dei rifiuti nelle aree condominiali, il Tar sospende l’ordinanza del Comune di Montesilvano

Il TAR Abruzzo – Pescara sospende l’ordinanza sindacale 2/2026 con la quale si imponeva ai condomini con più di 10 abitazione di porre all’interno delle aree condominiali i cassonetti dei rifiuti.
Alcuni condòmini hanno impugnato dinanzi al TAR di Pescara l’ordinanza con la quale l’amministrazione di Montesilvano aveva obbligato i condomini con più di dieci famiglie di conservare nelle proprie aree private i cassonetti dei rifiuti per, poi, condurli all’esterno nelle ore serali.
Era stato anche previsto che il condominio potesse chiedere l’autorizzazione all’apposizione dei cassonetti in area pubblica, con pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico, previa autorizzazione comunale.
Sin da subito la consigliera Manuela Natale aveva contestato la scelta dell’amministrazione rilevando che non si potessero obbligare i condomini a destinare parte delle proprie aree private per la raccolta dei rifiuti, tanto più che la conduzione all’esterno dei cassonetti comportava una spesa ulteriore per le famiglie, giacché ciascun condominio doveva avvalersi di ditta esterna, a pagamento, per effettuare questa operazione di trasferimento quotidiano.
E ancora la consigliera Natale aveva contestato anche la previsione della possibilità di essere autorizzati all’occupazione di suolo pubblico sia perché ciò comportava un costo (il pagamento della relativa tassa), sia perché non erano puntualmente e dettagliatamente esplicitati i criteri sulla base dei quali il Comune dovesse determinare quale condominio potesse ottenere l’autorizzazione per la collocazione all’esterno dei cassonetti condominiali.
L’ordinanza sindacale è stata impugnata da numerosi condomini rappresentati dall’avvocato Ugo Di Silvestre i quali hanno evidenziato le seguenti criticità:
:

  • Contrasto con il regolamento comunale (art. 15 a.2): il regolamento prevede la custodia interna dei bidoni solo “ove possibile”, mentre l’ordinanza la impone in modo generale e incondizionato.
  • Contrasto con il Regolamento Edilizio Comunale (art. 60): per i condomini con 24 o più unità abitative è previsto uno spazio esterno apposito per i contenitori, non il deposito interno.
  • Contrasto con il Capitolato tecnico del servizio e con il Decreto ministeriale del 7 aprile 2025 (CAM rifiuti): questi atti prevedono flessibilità organizzativa in base a tipologia di utenza e densità abitativa, mentre l’ordinanza generalizza senza svolgere alcuna istruttoria.
  • Impossibilità materiale: il condominio (complesso Acqua Marina, oltre 100 unità abitative, ~300 abitanti) non dispone di spazi interni idonei. Il Regolamento di igiene urbana impone una “platea lavabile” distante almeno 5 metri da finestre e porte, e i possibili depositi di bidoni dovrebbero distare almeno 10 metri dalle abitazioni: condizioni materialmente irrealizzabili.
  • Incompatibilità con la frequenza di raccolta: la raccolta della FORSU (organico) avviene solo 2-3 volte a settimana, in contrasto con il limite di 24 ore previsto dal regolamento per la conservazione dei rifiuti nelle abitazioni.
  • Mancata valutazione di alternative: la normativa regionale (L.r. Abruzzo n. 45/2007) prevede strumenti alternativi come gli ecopunti (isole ecologiche), che il Comune non ha minimamente considerato.
    Il TAR ha sospeso l’ordinanza con provvedimento del 29.05.2026 con la seguente motivazione: “rilevata la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte Ricorrente, dovendo l’Amministrazione comunale verificare, in raccordo con gli interessati, se è possibile, sotto il profilo spaziale e igienico-sanitario, procedere alla raccolta dei rifiuti in questione, secondo le previsioni del predetto Regolamento Comunale, mediante collocazione dei relativi contenitori nell’area condominiale (…) sospende l’atto impugnato” fissando per la trattazione del merito l’udienza del 12.03.2027.

La consigliera comunale Manuela Natale commenta: “Si tratta di una conferma, per via giudiziale, di quanto ho contestato in più Consigli Comunali. Non si può con ordinanza sindacale imporre un vincolo tanto oneroso quanto invasivo per i condomini, senza avere previamente valutato la legittimità della decisione e, soprattutto, la fattibilità sociale della decisione stessa. Ritengo, infatti, che le decisioni debbano trovare una piena condivisione nella cittadinanza e, soprattutto, che si debbano individuare soluzioni che non onerino le tasche dei cittadini.
Il centro – destra non può continuare ad ignorare che tutte le famiglie in questo momento stanno soffrendo le conseguenze di un’inflazione galoppante, non può aggravare le economie domestiche imponendo ulteriori costi di gestione, come quelli di conduzione quotidiana dei cassonetti al di fuori delle aree condominiali, e, di più, non può prevedere unilateralmente che i condomini debbano destinare aree interne, magari nell’attualità utilizzate per parcheggi o per aree verdi, alla raccolta dei rifiuti. Peraltro la scelta di eliminare tutti i cassonetti pubblici presenti su strada in pendenza di un giudizio dinanzi al TAR solleva più che qualche perplessità.
Alla luce della decisione del Giudice Amministrativo i cassonetti dovrebbero essere ricollocati e quali sono i costi per il loro nuovo posizionamento? Chi sosterrà questi costi? Quali saranno le conseguenze economiche per il Comune di Montesilvano e, quindi, per i cittadini?”

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