di Alessandra Di Pillo
Da qualche giorno si sente parlare sui media e sui motori di ricerca, della entrata in vigore di nuova norma ridefinita come taglia idonei, in materia di pubblico impiego, con riferimento alle graduatorie di merito dei concorsi pubblici, norma che stravolgerebbe le sorti dei candidati risultati idonei nelle graduatorie finali di merito, ed alla loro possibilità di futura assunzione a seguito di scorrimento, seppur non risultati vincitori.
Tale norma è stata introdotta dalla recentissima L. n. 74 del 22/06/2023 che ha convertito in legge il recente Decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
La disposizione, innovando l’articolo n. 35 del T.U.P.I., D. Lgs. 165/2011 e smi, stabilisce che saranno considerati idonei, con le conseguenze giuridiche del caso, soltanto i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi nel concorso di riferimento.
Questo significa che i restanti candidati idonei ma non vincitori, pur restando formalmente collocati in graduatoria, non potranno più sperare di essere assunti neppure a fronte di uno scorrimento entro il termine legale biennale di validità della graduatoria nella quale sono inseriti, se non entro il limite del 20 % della loro totalità.
La norma taglia idonei falcidierebbe, come in un colpo di spugna, l’aspettativa ad essere assunti di larga parte dei candidati idonei (ben l’80% dei candidati in graduatoria, risultati non vincitori, m comunque idonei).
Si tratta in realtà come se fossero depennati e cancellati dalla stessa.
La nuova norma appare, altresì, dispendiosa e contraria al principio generale di economicità dell’azione amministrativa, in quanto non solo espone le Amministrazioni Pubbliche ad andare incontro a procedure concorsuali con pochi aspiranti o addirittura deserte (per il venir meno delle aspettative di successo), ma, altresì, a un aumentato rischio dei fenomeni corruttivi, facilitando il fenomeno dei favoritismi a beneficio di pochi e fortunati eletti!
Va, oltremodo, tenuto presente che esperire un concorso pubblico comporta per le Amministrazioni Pubbliche non pochi costi in termini di spese sia per ragioni organizzative che di impiego di risorse umane.
Molti concorsi, grandi e piccoli che siano, potrebbero andare in flop, nonostante l’essere già stati inseriti nel relativo Programma di Fabbisogno di Personale, con inutile dispendio di risorse pubbliche essenziali che potrebbero essere destinate ad altro a più diretto beneficio per la collettività.
Questo significa che in assenza di eventuali emendamenti alla richiamata disposizione normativa, in futuro si potrebbe registrare una notevole contrazione del numero dei possibili candidati assumibili, in pieno contrasto con il principio di Buon Andamento della Pubblica Amministrazione (Articolo n. 97 della Costituzione ).
Per questo motivo ci si auspica che il Governo ed i competenti Ministro della Pubblica Amministrazione e Dipartimento della Funzione Pubblica, tornino indietro sui propri passi, affrontando tempestivamente i possibili rischi descritti, che potrebbero risultare medio-tempore gravosi.
Ci si auspica che le istituzioni interessate intervengano con immediatezza in risoluzione di quanto rappresentato, garantendo, anche a mezzo di emendamenti e/o circolari esplicative, che i principi generali dell’Ordinamento, quali l’irretroattività della legge (Articolo n. 11 delle disposizioni sulla legge in generale – Articolo n. 25 della Costituzione – Articolo n. 2 del Codice Penale, ai sensi del quale la legge non dispone che per l’avvenire); e quello del tempus regit actum non verranno in alcun modo compromessi, senza la necessità di dover ricorrere a mirate azioni giudiziali da parte dei singoli interessati.
È necessario che venga chiarito, in modo esplicito che la norma in discussione non potrà in alcun modo toccare i concorsi per cui sia stato già pubblicato un bando, al fine di non minare gli interessi legittimi ed i diritti soggettivi ormai formatisi e consolidati in capo agli aspiranti concorrenti, e questo anche nell’ipotesi in cui la graduatoria definitiva non sia stata ancora pubblicata.
Ci si auspica, quindi, un intervento mirato delle Istituzioni interessate, in modifica della norma esaminata, prevedendone preferibilmente l’annullamento, oppure preservandone una valenza a solo carattere non obbligatorio e di motivata eccezionalità.
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