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LE COMPETENZE DELL’INGEGNERE TRIENNALE

Al centro di un convegno dell’ordine degli Ingegneri di Teramo. Nel corso di un convegno nazionale svoltosi a Teramo, su impulso dell’ordine provinciale degli Ingegneri, sono state ben delineate le competenze professionali degli ingegneri con laurea triennale iscritti alla sezione B dell’albo

Teramo, 1° agosto 2023. Cosa può firmare oggi un ingegnere triennale? L’Ordine degli Ingegneri di Teramo, nella sua sede di Corso de Michetti, si è fatto promotore di un convegno nazionale sulle competenze professionali degli ingegneri con laurea triennale iscritti alla sezione B dell’albo. Un tema particolarmente sentito dai professionisti del settore che da tempo richiedono chiarezza sulla questione.

All’incontro sono intervenuti il vicepresidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri Elio Masciovecchio, la consigliera nazionale Ippolita Chiarolini insieme a Leo De Santis, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Teramo, e il consigliere provinciale Flavio Ciarelli.

Le ambiguità sulle attribuzioni professionali dei diversi professionisti derivano dal fatto che l’albo degli ingegneri è diviso in due sezioni, denominate A e B, a cui si accede in base alla tipologia di laurea di cui si è in possesso. Questo crea una distinzione tra ingegneri di sezione A con laurea magistrale e ingegneri di sezione B con laurea triennale.

Entrambi i relatori del Consiglio nazionale hanno ribadito che “per gli ingegneri iscritti alla sezione B dell’albo professionale decadono le restrizioni sulle competenze professionali con l’entrata in vigore del riferimento normativo a livello Europeo (Quadro Europeo delle Qualifiche) recepito dallo Stato italiano con decreto n. 8 del 2018.  Questi professionisti, dunque, possono progettare opere pubbliche e fare depositi presso il Genio civile per le strutture in zona sismica”.

I rappresentanti del Consiglio nazionale degli Ingegneri hanno però suggerito agli iscritti della sezione B “di essere cauti quando assumono un incarico, di valutare le proprie competenze e soprattutto di condividerle con l’Ente interessato. Tuttavia, non spetta al Consiglio nazionale degli Ingegneri, bensì al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Università, fornire interpretazioni ufficiali sulle competenze professionali ai sensi del DPR 5/06/2001 n.328.”

“Ringraziamo il CNI che ha espresso il proprio parere competente e puntuale anche se non vincolante – commenta il presidente Leo De Santis – Saranno ora le Amministrazioni a dover esaminare ogni singolo progetto e, di volta in volta, applicare al caso concreto principi e regole generali. Sarebbe opportuno che per ogni specifico intervento venga fatta un’analisi puntuale evitando di rigettare il progetto a priori”.

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